ATTENZIONE: IMPORTANTE AGGIORNAMENTO PER LE IMPRESE SOCIE CONSORZIATE
Il 12 ottobre scorso è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze che chiarisce quali siano le dichiarazioni da rendere in merito alle cause di esclusione ex art. 80 comma 4 in tema di violazioni tributarie non definitivamente accertate.
Come è noto, la norma considera causa di esclusione discrezionale (rimettendo pertanto alle stazioni appaltanti il dovere di valutare se il concorrente sia affidabile o meno) la presenza di violazioni gravi non definitivamente accertate per un importo pari o superiore agli € 35.000,00.
Il Ministero col recente decreto ha chiarito che vanno dichiarate solamente quelle cartelle (non definitive) il cui importo (esclusi sanzioni e interessi) superi il 10% del valore dell’appalto cui si partecipa. Fermo restando che gli importi inferiori agli € 35.000 non vanno mai dichiarati. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti
per i quali l’operatore economico concorre.
Quindi in presenza di cartelle non definitivamente accertate (e comunque superiori a €35.000) andrà fatta una valutazione caso per caso per valutare se l’importo superi o meno il valore della gara in cui si va a dichiarare.
Sarà pertanto dovere delle imprese concorrenti valutare volta per volta se la violazione non definitiva superi o meno il 10% del valore dell’appalto a cui si partecipa.
Il Ministero ha altresì chiarito che non vadano dichiarate quelle cartelle che sono state impugnate e sulle quali l’impresa abbia ottenuto una sentenza favorevole anche se la stessa non è ancora passata in giudicato. L’esempio che chiarisce a quale fattispecie il Ministero faccia riferimento può essere il seguente: l’impresa impugna una cartella ottenendo una sentenza di primo grado favorevole. Anche se l’Agenzia delle Entrate ha proposto appello (e dunque il giudizio non può ancora dirsi concluso), tuttavia la sentenza favorevole fa venire meno il dovere di dichiarare la presunta violazione. Ovviamente almeno fino a quando non dovesse essere adottata una sentenza negativa nei confronti dell’impresa.
Roma – Milano, 17 ottobre 2022
Avv. Matteo Valente